Accettazione ed esecuzione del protocollo relativo ai marinai rifugiati
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IV del protocollo stesso.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
