Il Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti, istituito presso la Direzione generale per le Accademie e Biblioteche del Ministero della pubblica istruzione, con il regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, provvedera', all'applicazione delle due Convenzioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Testo vigente dal 19 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;350~art3 · fonte su Normattiva