Alla spesa di 5 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 37 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Testo vigente dal 21 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-22;909~art3 · fonte del testo