Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare emendamenti alla, convenzione del 6 marzo 1948 relativa all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (legge 22 maggio 1956, n. 909), adottati a Londra dall'assemblea di detta Organizzazione con le risoluzioni A.400 (X) del 17 novembre 1977 e A.450 (XI) del 15 novembre 1979.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;41~art1 · fonte su Normattiva