E' protratto al 30 giugno 1952 il termine di esecuzione e di presentazione di domande di proroghe, stabilito nell'art. 1, commi primo e secondo, della convenzione stipulata il 9 marzo 1950 a norma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1949, n. 168, e approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 488, concernente la immissione in servizio del nuovo materiale rotabile che la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo deve acquistare per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane. E' corrispondentemente protratta al 1 luglio 1952 la data a decorrere dalla quale detta Societa', ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 aprile 1949, n. 168, e dell'art. 5, primo comma, della richiamata convenzione 9 marzo 1950, dovra' rimborsare in annualita', posticipate le anticipazioni concessele dal Ministero dei trasporti per l'acquisto del nuovo materiale rotabile.

Testo vigente dal 1 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;24~art1 · fonte del testo