Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, entro il limite massimo di 312 milioni di lire, a provvedere a quanto occorra per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.
Testo vigente dal 30 aprile 1954
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, entro il limite massimo di 312 milioni di lire, a provvedere a quanto occorra per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.
Testo vigente dal 30 aprile 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-03-31;118~art1 · fonte del testo