L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 349, ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110, e' modificata come segue: Il numero degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione viene elevato da 33 a 40. Essi hanno sede nei capoluoghi di provincia indicati nell'allegato n. 3 alla presente legge, con le circoscrizioni previste dallo stesso allegato. Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa officina e' equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Testo vigente dal 5 aprile 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-14;173~art5 · fonte del testo