L'indennita' di prima sistemazione di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' fissata nella misura di: L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori; L. 170.000 per tutto il rimanente personale. Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale in godimento. Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennita' di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 7 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;417~art12 · fonte su Normattiva