All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 7 miliardi, si fara' fronte per l'esercizio 1961-62, con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;839~art7 · fonte su Normattiva