Al personale del Corpo forestale dello Stato si applica la normativa di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. Al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato non si applicano l'istituto della ferma e rafferma e la legge 31 maggio 1975, n. 205.
Testo vigente dal 15 giugno 1990
