Al personale del Corpo forestale dello Stato si applica la normativa di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. Al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato non si applicano l'istituto della ferma e rafferma e la legge 31 maggio 1975, n. 205.

Testo vigente dal 15 giugno 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-07;149~art4 · fonte su Normattiva