All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 203 miliardi e 61 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;505~art6 · fonte su Normattiva