I limiti di somma indicati negli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice (canali dell'antico demanio) appartenenti allo Stato, approvato col regio decreto 1 marzo 1896, n. 83, ai fini della comunicazione al Consiglio di Stato, per averne il parere, dei progetti di atti di concessione, sono uguagliati a quelli stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Il limite di tempo previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento di cui al precedente comma e' soppresso.
Testo vigente dal 20 febbraio 1974
