Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947:

  • a)Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale;
  • b)Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale;
  • a)Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale.

Testo vigente dal 18 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-11-07;1307~art1 · fonte del testo