Art. 1 (Protocollo)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE TELECOMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE (INMARSAT)
[2]GLI STATI PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO: Tenendo conto della Convenzione e dell'Accordo operativo relativo all'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite (INMARSAT) aperti alla firma a Londra il 3 settembre 1976 e, in particolare, degli articoli 25 e 26 (4) della Convenzione; Prendendo atto che l'INMARSAT ha concluso un Accordo di Sede con il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord il 25 febbraio 1980; Considerando che lo scopo del presente Protocollo e' di facilitare il raggiungimento degli scopi dell'INMARSAT e di assicurare lo svolgimento efficace delle sue funzioni; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Protocollo:
- a)Il termine "Convenzione" indica la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite (INMARSAT), compreso il suo Allegato, aperta alla firma a Londra il 3 settembre 1976;
- b)L'espressione "Accordo Operativo" indica l'Accordo Operativo relativo all'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite (INMARSAT) compreso il suo Allegato, aperto alla firma a Londra il 3 settembre 1976;
- c)Il termine "Parte alla Convenzione" indica uno Stato per il quale la Convenzione e' in vigore;
- d)L'espressione "Parte che ospita la Sede" indica la Parte alla Convenzione sul cui territorio e' situata la Sede dell'INMARSAT;
- e)Il termine "Firmatario" indica una Parte al Protocollo, ovvero un organismo designato da un Parte al Protocollo, per i quali l'Accordo Operativo e' in vigore;
- f)Il termine "Parte al Protocollo" indica uno Stato per il quale il presente Protocollo e' in vigore;
- g)L'espressione "membro del personale" indica il Direttore Generale e qualsiasi persona impiegata a tempo pieno dall'INMARSAT e soggetta al suo regolamento per il personale.
- h)il termine "Rappresentanti", nel caso delle Parti al Protocollo, della Parte che ospita la Sede e dei Firmatari, indica i Rappresentanti presso l'INMARSAT e in ogni caso i Capi Delegazione, i Supplenti e i Consulenti;
- i)il termine "Archivi" include tutti i manoscritti, la corrispondenza, i documenti, le fotografie, i film, le registrazioni ottiche e magnetiche, le registrazioni dei dati, i grafici e i programmi dei calcolatori di proprieta' di, o tenuti presso l'INMARSAT;
- j)l'espressione "attivita' ufficiali" dell'INMARSAT indica le attivita' svolte dall'Organizzazione nel perseguimento dei suoi scopi, cosi' come definiti nella Convenzione e include le sue attivita' amministrative;
- k)il termine "esperto" indica una persona non appartenente al personale, nominata per svolgere un compito specifico a favore di, o a nome dell'INMARSAT e a sue spese;
- l)l'espressione "settore spaziale INMARSAT" indica i satelliti, nonche' gli impianti, attrezzature di ricerca, telemisurazione, telecomando, controllo, monitoraggio e le installazioni ed attrezzature ad essi connessi, necessari al funzionamento di tali satelliti di proprieta' dell'INMARSAT, o da essa noleggiati;
- m)il termine "proprieta'" indica tutto cio' nei confronti di cui possa essere esercitato un diritto di proprieta', ivi inclusi i diritti contrattuali.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
