(1) Una contabilita' distinta e' tenuta per la descrizione delle operazioni di entrate e spese dell'agenzia. (2) I risultati di detta contabilita' fanno, per ciascun esercizio finanziario, oggetto di un apposito conto finanziario destinato a essere allegato al conto finanziario dell'Istituto. Un esemplare del conto finanziario dell'agenzia e' trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo vigente dal 21 settembre 1974
