(1) Una contabilita' distinta e' tenuta per la descrizione delle operazioni di entrate e spese dell'agenzia. (2) I risultati di detta contabilita' fanno, per ciascun esercizio finanziario, oggetto di un apposito conto finanziario destinato a essere allegato al conto finanziario dell'Istituto. Un esemplare del conto finanziario dell'agenzia e' trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo vigente dal 21 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;446~accordo-art14 · fonte su Normattiva