Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di alcune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962.

Testo vigente dal 10 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1178~art1 · fonte del testo