Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione stessa.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
