Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata Parigi il 18 ottobre 1950.
Testo vigente dal 23 dicembre 1978
