[1]Avvertenze su confezioni e inserzioni pubblicitarie

[2]1. Ciascuna Parte esigera', tenendo presente le normative o le raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', che siano riportate sulle etichette, quando sia possibile farlo ed in ogni caso sull'istruzione interna che accompagna la confezione per la distribuzione al dettaglio delle sostanze psicotrope, le indicazioni nonche' le precauzioni da prendere e le avvertenze che sono necessarie, a suo giudizio, per la sicurezza dell'utente. 2. Ciascuna Parte, tenendo debito conto delle norme della sua Costituzione, proibira' le inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate al grosso pubblico.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art10 · fonte su Normattiva