Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile: - Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956; - Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazioni degli atti di stato civile ed allegato, firmata a Lussemburgo il 26 settembre 1957; - Convenzione per lo scambio internazionale d'informazioni sullo stato civile, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958; - Convenzione relativa ai cambiamenti di nomi e cognomi, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile: - Convenzione concernente l'estensione della competenza delle autorita' qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali, firmata a Roma il 14 settembre 1961; - Convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali, firmata a Bruxelles il 12 settembre 1962.

Testo vigente dal 7 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-24;344~art1 · fonte del testo