Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Minori - Figli naturali - Procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - Applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 54 del 2006 - Sussistenza, secondo il diritto vivente, della competenza del giudice minorile in ordine all'assegno di mantenimento del minore solo se richiesto contestualmente a misure relative all'affidamento - Lamentata mancata previsione di una generalizzata competenza del tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul mantenimento del figlio naturale riconosciuto - Denunciata irrazionalità nonché violazione del principio di uguaglianza - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati. Infatti, non sono manifestamente irragionevoli l'attribuzione, sulla base del diritto vivente e nell'ipotesi di prole naturale riconosciuta, alla competenza del tribunale per i minorenni della controversia relativa all'esercizio della potestà genitoriale, qualora la stessa sia contestuale alla determinazione dell'assegno di mantenimento, e l'affermazione della competenza del tribunale ordinario, quando si richiede al giudice solo l'attribuzione di detto assegno: ciò soprattutto ove si tenga presente che è lo stesso intervento dell'autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi. Né è sufficiente a ritenere l'irragionevolezza della soluzione il rilievo in ordine alla stretta relazione che permane fra il contributo economico e le regole dell'esercizio della potestà genitoriale o la circostanza che la questione dell'affidamento potrebbe nuovamente prospettarsi in un momento successivo, poiché la relazione fra esercizio della potestà e contributo economico, ove non si concretizzi in specifiche domande, non incide sulla competenza, mentre la possibilità di proporre successivamente una questione sull'affidamento, trattandosi di circostanza puramente eventuale, è priva di rilevanza e, in quanto tale, non può incidere sulla competenza. Per l'affermazione che «il legislatore, al quale va riconosciuta la più ampia discrezionalità nella regolazione generale degli istituti processuali, è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreché le medesime non risultino manifestamente irragionevoli», v. la citata sentenza n. 451/1997.
sentenza 82/2010massima n. 34406 Minori - Figli naturali - Procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - Applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 54 del 2006 - Sussistenza, secondo il diritto vivente, della competenza del giudice minorile in ordine all'assegno di mantenimento del minore solo se richiesto contestualmente a misure relative all'affidamento - Lamentata mancata previsione di una generalizzata competenza del tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul mantenimento del figlio naturale riconosciuto - Denunciata violazione dei principi del giudice naturale e della ragionevole durata del processo - Questione priva di motivazione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, perché priva di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, impugnato, in riferimento agli artt. 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati.
sentenza 82/2010massima n. 34407 Minori - Procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - Attribuzione al tribunale dei minorenni, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, anche della competenza a decidere le controversie tra genitori naturali concernenti le questioni relative al mantenimento dei figli - Lamentata violazione del diritto di difesa e dei principi sul giusto processo, nonché prospettata disparità di trattamento con la tutela accordata ai figli legittimi - Mancata specificazione del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, attribuisce al tribunale per i minorenni anche la competenza a decidere le controversie tra genitori naturali concernenti le questioni relative al mantenimento dei figli. Il rimettente, infatti, non ha delimitato in modo esaustivo il petitum lasciando margini di dubbio in ordine alla effettiva portata dello stesso.
sentenza 47/2009massima n. 33183 Minori - Procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - Applicabilità delle disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - Attribuzione al tribunale per i minorenni, anziché al tribunale ordinario, della competenza ad adottare provvedimenti di contenuto patrimoniale o non direttamente concernenti il minore - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento della famiglia di fatto rispetto a quella legittima, nonché differenti possibilità di agire in giudizio e diversa intensità di garanzie processuali - Petitum indeterminato e mancata verifica della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, 317- bis del codice civile e 38 delle disposizione di attuazione del codice civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui estendono ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati la disciplina dettata dalla citata legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, con attribuzione al tribunale per i minorenni, anziché al tribunale ordinario, della competenza ad adottare provvedimenti di contenuto patrimoniale o non direttamente concernenti il minore. Il petitum , infatti, si presenta indeterminato, non risultando in modo chiaro il contenuto dell'intervento richiesto alla Corte; inoltre, il rimettente ha omesso di svolgere il doveroso tentativo di esplorazione della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione. Sulla indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze nn. 187, 155, 117 e 70 del 2009. Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ordinanze n. 155 del 2009 e n. 441 del 2008.
Riguarda ancheart. 317-bis Codice civile
Minori - Procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - Applicabilità delle disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - Lamentata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, del giudice naturale precostituito per legge, nonché asserita violazione del diritto di difesa - Questione formulata in modo ancipite - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Cost., nella parte in cui estende le disposizioni in materia di separazione dei genitori e di affidamento condiviso dei figli ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Invero, da un lato, il petitum individuato dal rimettente appare oscuro, dall'altro, la questione risulta formulata in modo ancipite in quanto il giudice a quo si limita a prospettare varie alternative esegetiche possibili senza precisare quale sia la soluzione cui intende aderire. - In relazione all'inammissibilità delle questioni poste in forma ancipite v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 316 e n. 62/2007, n. 363/2005, n. 192/2004.
Famiglia - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - Assegnazione della casa familiare - Cessazione automatica del diritto al godimento nel caso che l'assegnatario conviva 'more uxorio' o contragga nuove nozze - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di tutela dei figli, dei diritti inviolabili della persona, nonché asserita lesione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra figli di genitori separati o divorziati - Possibilità di interpretare la norma in senso conforme ai parametri evocati - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155- quater , primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui prevede la revoca automatica dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un'interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. - Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne un'interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis : sentenze n. 379/2007, 356/1996, nonché ordinanza n. 87/2007. - Sulla circostanza che l'assegnazione della casa coniugale è strettamente funzionale all'interesse dei figli, v., citate, sentenze n. 166/1998, n. 394/2005.
Riguarda ancheart. 155-quater Codice civileart. 1 Affidamento condiviso