Art. 317 c.c.
[1]Impedimento di uno dei genitori.
[2]Nel caso di lontananza, di incapacita' o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)), questa e' esercitata in modo esclusivo dall'altro.
[3]((La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.))
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva