Coloro che provengono dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono, entro cinque anni dalla cessazione del servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 259, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, purche' siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio:
- 1)Capo barca per il traffico nello Stato, purche' siano stati addetti per almeno trenta mesi al servizio di coperta su mezzi nautici.
- 2)Meccanico navale di seconda classe per motonavi, purche':
- a)abbiano raggiunto la qualifica di capo squadra;
- b)siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni dei quali almeno uno su unita' dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.
- 3)Motorista abilitato, purche' siano stati addetti per almeno due anni al servizio di macchina su unita' dotate di impianto di propulsione endotermica.
Testo vigente dal 11 dicembre 1975
