La riduzione delle aliquote prevista dall'articolo precedente puo' trovare applicazione nei limiti della plusvalenza contabilizzata nell'apposito fondo ed indicata in dichiarazione. In ogni caso la quota di reddito ammessa al beneficio della riduzione non puo' superare il reddito imponibile dichiarato.

Testo vigente dal 22 settembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-09-15;754~art2 · fonte del testo