Le disposizioni della presente legge non si applicano alle plusvalenze degli immobili pervenuti in conseguenza di fusioni, incorporazioni o concentrazioni avvenute successivamente al 1 gennaio 1958, salvo il caso che le societa' interessate in tali operazioni esercitassero esclusivamente le attivita' indicate nell'articolo 1, lettera a), e ferma l'esclusione contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo.

Testo vigente dal 22 settembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-09-15;754~art6 · fonte del testo