Art. 11 — Disposizioni transitorie
A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, e successive modificazioni, e dall'articolo 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Testo vigente dal 3 settembre 1991
