[1]L'articolo 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e' sostituito dal seguente:

[2]"Titolo VIII - DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE

[3]Capo I - Disposizioni penali

[4]Art. 70 - (Attivita' illecite). - 1. E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle, I, II, III, e IV previste dall'articolo 12. E' altresi' vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge. 2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto".

Testo vigente dal 26 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art13 · fonte su Normattiva