1. L'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito dal seguente: "Art. 74. - (Aggravanti specifiche). - 1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 71 della presente legge sono aumentati da un terzo alla meta':
- a)nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destiante a persona di eta' minore;
- b)nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112 del codice penale;
- c)per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d)se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata;
- e)se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita' lesiva;
- f)se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
- g)se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno o in prossimita' di scuole di ogni ordine e grado, comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti. 2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 71 riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo. 3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi. 4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 112 del codice penale. 5. Le sanzioni previste dall'articolo 72-bis sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2".
Testo vigente dal 26 giugno 1990
