1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanita' e per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno o piu' programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti. 2. Il Ministro di grazia e giustizia puo' realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto i per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero di grazia e giustizia dovra' attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria. 4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Testo vigente dal 26 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art36 · fonte su Normattiva