I produttori manuali coltivatori, singoli od associati, i quali dimostrino di avere effettuato coltivazione di frumento solo nell'annata agraria 1949-50, sono ammessi al conferimento del 60 per cento del prodotto effettivamente conseguito. L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura stabilira' i criteri per l'accertamento di detta produzione.

Testo vigente dal 14 luglio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-04;454~art4 · fonte del testo