Art. 10 — Campo di applicazione
La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
- a)imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b)cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita' lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c)imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d)cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e)imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f)imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g)imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h)imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i)imprese addette all'armamento ferroviario;
- l)imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprieta' pubblica;
- m)imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n)imprese industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o)imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.
Testo vigente dal 23 settembre 2015, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva