Art. 10Campo di applicazione

La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

  • a)imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
  • b)cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita' lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • c)imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • d)cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • e)imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • f)imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • g)imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • h)imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • i)imprese addette all'armamento ferroviario;
  • l)imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprieta' pubblica;
  • m)imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  • n)imprese industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • o)imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.

Testo vigente dal 23 settembre 2015, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art10 · fonte su Normattiva