Art. 39
Disposizioni generali
Ai fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e 28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all'articolo 28 si applica inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3. ((Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l'articolo 3, comma 9)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2022, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva