Art. 46 — Abrogazioni
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Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a)il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;
- b)il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 ((, ad eccezione dell'articolo 3));
- c)la legge 3 febbraio 1963, n. 77;
- d)gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;
- e)la legge 8 agosto 1972, n. 464;
- f)gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
- g)gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
- h)la legge 13 agosto 1980, n. 427;
- i)gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- l)l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
- m)gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- n)l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- o)il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
- p)l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- q)i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a)l'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
- b)l'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
- c)il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141;
- d)i commi 20, 20-bis, e 21 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. A decorrere dal 1° luglio 2016 e' abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all'articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, oppure all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto.
Testo vigente dal 1 gennaio 2016 al 8 ottobre 2016 · versione 1 su Normattiva