Art. 5 — Contribuzione addizionale
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A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
- a)9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b)12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c)15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
Testo vigente dal 23 settembre 2015 al 5 settembre 2019 · versione 0 su Normattiva