Art. 5Contribuzione addizionale

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A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

  • a)9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • b)12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • c)15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Testo vigente dal 23 settembre 2015 al 5 settembre 2019 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art5 · fonte su Normattiva