1. La Regione riconosce nell'impiego culturale e sportivo del tempo libero un momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana; ne favorisce la diffusione e lo sviluppo, promuovendo la realizzazione di strutture decentrate ed iniziative idonee e valorizzando l'attivita' di gruppi ed associazioni.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art10 · fonte su Normattiva