Art. 10
1. La Regione riconosce nell'impiego culturale e sportivo del tempo libero un momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana; ne favorisce la diffusione e lo sviluppo, promuovendo la realizzazione di strutture decentrate ed iniziative idonee e valorizzando l'attivita' di gruppi ed associazioni.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
