Approvazione
Art. 4
1. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana ed il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili. Informa la propria azione al fine di realizzare la piena parita' tra uomini e donne.
Testo vigente dal 1 febbraio 1992
