1. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana ed il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili. Informa la propria azione al fine di realizzare la piena parita' tra uomini e donne.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art4 · fonte su Normattiva