Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Torino, tra l'Italia e la Francia, il 20 marzo 1918:

  • a)Dichiarazione comune;
  • b)Accordo commerciale;
  • c)Protocollo all'Accordo commerciale;
  • d)Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946;
  • e)Scambio di Note.

Testo vigente dal 1 luglio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-03-14;383~art1 · fonte del testo