[1]Convenzione modificativa di quelle stipulate alle date del 22 febbraio 1926 e del 7 febbraio 1928 con la Societa' di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente.

[2]PREMESSO:

[3]che con convenzione in data 22 febbraio 1926, approvata con decreto Ministeriale 15 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, la Societa' di navigazione « Lloyd Triestino », sedente in Trieste, assunse l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente, per la durata di anni dieci, a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso il corrispettivo da parte del Ministero delle comunicazioni di un contributo annuo iniziale di L. 25,850,000;

[4]che con convenzione in data 16 marzo 1927-V, approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della suddetta convenzione 22 febbraio 1926 fu prorogata di un anno restando percio' stabilita in anni undici a cominciare dal 1° gennaio 1926;

[5]che con convenzione in data 7 febbraio 1928-VI, approvata con decreto Ministeriale 15 marzo 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1928-VI, vennero apportate alcune modificazioni alla su citata convenzione 22 febbraio 1926, nei riguardi dell'assetto e delle caratteristiche delle linee, fermo restando il contributo statale stabilito dalla stessa convenzione 22 febbraio 1926;

[6]riconosciuta l'opportunita', per le mutate condizioni dell'economia nazionale e per nuovi orientamenti dei traffici marittimi, di dare una nuova sistemazione alle linee dell'India e dell'Estremo Oriente e di istituire, in via di esperimento, una linea per la Palestina;

[7]FRA il tenente generale, ispettore delle Capitanerie di porto, cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

[8]ED il signor capitano Giuseppe Premuda fu Massimiliano, direttore generale della Societa' di navigazione «Lloyd Triestino» sedente in Trieste, in nome e per conto della Societa' stessa in virtu' di regolare mandato, e' stato concordato e stipulato quanto segue:

[9]Alle convenzioni 22 febbraio 1926 e 7 febbraio 1928-VI, stipulate con la Societa' di navigazione «Lloyd Triestino» per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente, sono portate le modificazioni di cui agli articoli seguenti:

[10]Art. 1.

[11]Nell'art. 1 della convenzione 7 febbraio 1928 ai paragrafi: 9. Linea dell'India e 10. Linea dell'Estremo Oriente sono sostituiti i seguenti:

[12]9. - Linea dell'India: Trieste-Venezia-Brindisi-Bombay e ritorno; velocita' normale di esercizio miglia 12; periodicita': ogni 4 settimane nell'anno 1929, mensile nell'anno 1930 e seguenti;

[13]10. - Linee dell'Estremo Oriente:

[14]nell'anno 1929 sara' effettuata con l'itinerario Trieste-Venezia-Brindisi-Massaua-Colombo-Singapore-Hongkong-Shanghai- Yokohama e ritorno, con periodicita' di 2 settimane e con velocita' normale di esercizio di miglia 10;

[15]nell'anno 1930 e seguenti sara' effettuata con periodicita' bimensile e con gli itinerari sottoindicati, alternati:

[16]itinerario A: Trieste-Venezia-Brindisi-Massaua-Colombo-Singapore-Hongkong-Shanghai- Yokohama e ritorno; velocita' normale di esercizio: miglia 11;

[17]itinerario B: Trieste-Venezia-Brindisi-Massaua-Colombo-Singapore-Hongkong-Shanghai- Dairen e ritorno; velocita' normale di esercizio: miglia 10.

[18]In ciascun anno dal 1929 in poi saranno eseguiti nella predetta linea dell'Estremo Oriente i seguenti approdi:

  • a)24 (ventiquattro) approdi a Karachi, in andata o in ritorno della linea suddetta, e dal 1930 in poi o nell'itinerario A o nell'itinerario B della linea stessa;
  • b)18 (diciotto) approdi distribuiti fra gli scali di Vladivostok, Dairen, Manilla, Rangoon, Bombay e Karachi.

Testo vigente dal 16 agosto 1929

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1418~art1 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari