1. Il terzo e quarto comma dell'articolo 40 sono sostituiti dai seguenti: "Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni: il provvedimento d'urgenza perde in ogni caso la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta. Il Consiglio, qualora abbia denegato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate".

Testo vigente dal 18 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-31;180~art8 · fonte su Normattiva