1. - Gli Stati impiegheranno tutte le misure possibili per diminuire il pericolo di diffusione della peste da parte dei roditori e dei loro ectoparassiti. Le Amministrazioni sanitarie si terranno costantemente informate, attraverso la raccolta sistematica e il costante esame dei roditori e dei loro ectoparassiti, sulle condizioni esistenti nelle zone - in particolare porti ed aeroporti - infette da peste dei roditori o sospette di esserlo. 2. - Durante la permanenza di una nave o aeromobile in un porto o aeroporto infetto da peste, dovranno essere adottate particolari misure per evitare l'ingresso a bordo dei roditori.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art53 · fonte su Normattiva