All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.430.000.000 per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Testo vigente dal 22 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;302~art3 · fonte su Normattiva