La Commissione ha per compito di stabilire una collaborazione piu' stretta tra i servizi competenti dei tre Governi in vista della lotta contro l'inquinamento delle acque del mare territoriale e delle acque interne del litorale continentale compreso entro, ad Ovest, il meridiano 6° 7' di longitudine Est ed, ad Est, il meridiano 9° 8' di longitudine Est. La Commissione puo', se del caso, procedere, secondo la procedura prevista all'articolo 8, all'estensione dei limiti geografici precitati, salvo obiezioni da parte di uno dei tre Governi entro tre mesi dall'adozione dei nuovi limiti.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;743~accordo-art2 · fonte su Normattiva