Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti aerei tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Roma il 7 dicembre 1973
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 dell'accordo stesso.
Testo vigente dal 20 agosto 1975
