1. I veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori e di merci devono essere idonei al trasporto da effettuare. Le loro dimensioni, il peso complessivo e il loro equipaggiamento, allorche' essi vengono impiegati sul territorio dell'altro Stato, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in detto Stato. 2. Se i veicoli utilizzati per il trasporto dei viaggiatori o di merci superano, con o senza carico, le dimensioni o i pesi massimi prescritti dalle norme vigenti nel territorio dell'altro Stato, i trasportatori hanno bisogno altresi' di un permesso speciale rilasciato dalle Autorita' competenti di detto Stato. La stessa disposizione si applica per il trasporto di merci pericolose. 3. Se il permesso speciale indicato al paragrafo 2 prevede che il veicolo di cui trattasi debba percorrere un itinerario determinato, il trasporto in questione deve essere effettuato lungo tale itinerario.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art13 · fonte su Normattiva