Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia ed il Marocco sui trasporti aerei, concluso a Roma l'8 luglio 1967
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 dell'accordo stesso.
Testo vigente dal 4 ottobre 1971
