Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: per la quota di lire 28.000.000 relativa all'esercizio 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio; per quella di lire 9.000.000 relativa al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, sempre in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 580 del predetto stato di previsione per il medesimo periodo; per quelle di lire 17.500.000 e di lire 11.000.000 relative rispettivamente agli anni finanziari 1965 e 1966 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 degli stati di previsione dello stesso Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-12-29;1270~art3 · fonte su Normattiva