Art. 38
1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per esporre comuni necessita' e per chiedere l'adozione di provvediemnti, su materia di competenza regionale. 2. Le Provincie, i Comuni e altri enti locali, nonche' enti, organizzazioni e associazioni a rappresentativita' almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta.
Testo vigente dal 21 novembre 1990
