1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per esporre comuni necessita' e per chiedere l'adozione di provvediemnti, su materia di competenza regionale. 2. Le Provincie, i Comuni e altri enti locali, nonche' enti, organizzazioni e associazioni a rappresentativita' almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art38 · fonte su Normattiva