1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione. 2. Il bilancio della Regione, cui vanno allegati i bilanci degli enti e delle aziende regionali, e' accompagnato da una relazione previsionale con particolare riferimento al bilancio pluriennale ed alle esigenze della programmazione economica. 3. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 4. La legge di approvazione del bilancio si adegua all'ordinamento statale in ordine alla determinazione di nuove entrate e di nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 5. Il progetto di bilancio e' presentato dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre. Gli enti e le aziende regionali sono tenuti a presentare il loro bilancio preventivo prima della presentazione del progetto di bilancio della Regione.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art49 · fonte su Normattiva