1. Le norme di revisione del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale e trasmesse a uno dei rami del Parlamento per l'approvazione secondo le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione. 2. Nessuna revisione dello Statuto puo' essere deliberata se non siano trascorsi almeno due anni dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica. Le iniziative respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate se non sia trascorso un anno dalla reiezione. 3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art52 · fonte su Normattiva