Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali.
- Art. 1 — Oggetto del provvedimento
- Art. 2 — Collocamenti in aspettativa
- Art. 3 — Indennità di carica del sindaco
- Art. 4 — Permessi
- Art. 5 — Indennità di carica degli assessori comunali
- Art. 6 — Indennità di carica del presidente e degli assessori della provincia
- Art. 7 — Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi delle aziende speciali
- Art. 8 — Maggioranza per l'adozione delle delibere relative alle indennità di carica
- Art. 9 — Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende
- Art. 10 — Indennità di presenza dei consiglieri comunali
- Art. 11 — Indennità di presenza dei consiglieri provinciali
- Art. 12 — Indennità di presenza di componenti di organi esecutivi non percipienti indennità di carica
- Art. 13 — Rimborsi di spese e indennità di missione
- Art. 14 — Divieto di cumulo
- Art. 15 — Aggiornamento periodico delle indennità
- Art. 16 — Documentazione per i permessi
- Art. 17 — Copertura dell'onere finanziario
- Art. 18 — (Disposizione transitoria) 1. I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamenteo economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632
- Art. 19 — Disposizioni fiscali
- Art. 20 — Ambito di applicazione
- Art. 21 — Relazione al Parlamento
- Art. 22 — Rimborsi degli oneri previdenziali assistenziali e assicurativi
- Art. 23 — Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato
- Art. 24 — Esercizio delle funzioni consiliari
- Art. 25 — Diritto di visione degli atti
- Art. 26 — Estensione dell'ambito di applicazione della legge 5 luglio 1982, n. 441
- Art. 27 — Divieto di trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti consiglieri comunali e provinciali
- Art. 28 — Disposizioni abrogate